IFOM Ricerca sul Cancro

La Sperimentazione Animale

In ambito oncologico, così come in altri settori di ricerca orientati a migliorare la salute delle persone, la sperimentazione animale è necessaria per garantire la sicurezza e l'efficacia di nuove terapie ed è normata dalla Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo, recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 26/2014.

Nonostante i progressi nello sviluppo di tecnologie ed approcci alternativi, gli studi sugli animali rimangono infatti indispensabili nella ricerca sul cancro per valutare gli effetti complessi delle terapie su organismi interi. Gli animali, pur non essendo identici agli esseri umani, condividono infatti molte similitudini a livello genetico e molecolare che consentono di fornire indicazioni sulla sicurezza e sull'efficacia dei trattamenti prima di passare alla sperimentazione clinica. In questo contesto, è fondamentale applicare i principi etici delle 3R (Sostituzione, Riduzione e Perfezionamento) previsti dalla Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo, per minimizzare l'uso degli animali, migliorare le condizioni di vita e ridurre al minimo il loro stress durante le procedure sperimentali. Parallelamente, in base alla legge italiana, IFOM riconosce il diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale per motivi etici, garantendo un bilanciamento tra la necessità di ricerca e il rispetto per le convinzioni individuali

Il principio delle 3 R

In totale adesione ai principi etici vigenti, la ricerca condotta in IFOM opera secondo il principio delle 3R, che sta per Replacement, Reduction and Refinement (ovvero Sostituzione, Riduzione e Perfezionamento), volto a sostituire e/o ridurre il numero di animali utilizzati in un protocollo sperimentale, ottimizzare le tecniche di allevamento e di cura degli animali e migliorare le condizioni di vita e le procedure sperimentali per minimizzare lo stress degli animali, garantendo al contempo standard elevati di cura e benessere.

Il ruolo dell'OPBA

Per garantire il benessere degli animali coinvolti nelle attività di ricerca in conformità con la normativa vigente e i principi etici, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 26/2014, IFOM si affida all'Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA) di Cogentech Società Benefit srl, società direttamente controllata dall'Istituto stesso.

Di seguito sono riportati i compiti dell'OPBA come stabiliti dall’Articolo 26 del D.lgs. 26/2014 e inclusi nel regolamento:

  • Consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego.
  • Consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali.
  • Definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento.
  • Esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto.
  • Inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33 del D.lgs. 26/2014, dandone comunicazione al Responsabile del Progetto.
  • Segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento.
  • Fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.

Il Comitato si occupa altresì di valutare i progetti di ricerca in base a diversi criteri, tra cui la rilevanza scientifica, la giustificazione dell'uso di animali e l'adeguatezza delle metodologie proposte.

Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

La Legge del 12 ottobre 1993, n. 413, relativa alle "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale", recita, inter alia, come segue:

"I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale" (Art. 2) e "L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso" (Art. 3, comma 1).

Testo completo della Legge n° 413 del 12 Ottobre 1993

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